Art. 1.

      1. È istituita la figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera e di comunità, di seguito denominato «animatore di corsia».
      2. La funzione dell'animatore di corsia è quella di mutare in senso positivo le emozioni negative dei degenti organizzando attività culturali e ricreative di cui il paziente è protagonista attivo, affiancando il personale medico ed infermieristico all'interno di ogni struttura sanitaria, riabilitativa, residenziale sanitaria assistenziale, e di ogni comunità terapeutica di recupero o comunità alloggio di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180.
      3. Nell'ambito dell'attività dell'operatore di corsia può essere prevista la partecipazione di persone appartenenti al nucleo familiare e dei visitatori dei pazienti.
      4. L'attività dell'animatore di corsia è soggetta all'autorizzazione e al controllo da parte del personale sanitario della struttura ospedaliera o della comunità.